Conosci FIMIAV
Come funziona?
La contribuzione, la tipologia delle prestazioni e la loro entità
sono definite dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
della provincia di Siena e dal Comitato di Gestione.
Il FIMIAV è amministrato in modo paritetico dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali
e sindacali firmatarie del contratto.
Come viene alimentato?
Il FIMIAV è alimentato da una contribuzione così ripartita:
- settore agricolo tradizionale e florovivaistico - 2% della retribuzione imponibile previdenziale, di cui:
- 1% a carico del datore di lavoro
- 1% a carico del lavoratore
- aziende con contrattazione diversa da CPL operai agricoli e florovivaisti - 3% della retribuzione imponibile previdenziale,
di cui:
- 2% a carico del datore di lavoro
- 1% a carico del lavoratore
Sia la contribuzione che le prestazioni riguardano gli operai a tempo indeterminato,
gli operai a tempo determinato e gli apprendisti.
Come si calcola la contribuzione?
La contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale fermo restando l’obbligo
contributivo sia a carico del datore di lavoro che del dipendente durante i periodi di malattia (con esclusione
degli infortuni, delle maternità e di altri eventi). Durante i periodi di malattia e per tutta la loro durata, come
imponibile F.I.M.I.A.V., si deve prendere la retribuzione che sarebbe stata corrisposta al dipendente in presenza
di normale prestazione lavorativa.
Come si versa la contribuzione?
Il pagamento dei contributi F.I.M.I.A.V. avviene ogni tre mesi, con scadenza
il giorno 16 del mese successivo al trimestre e cioè:
- 16 aprile per il 1° trimestre;
- 16 luglio per il 2° trimestre;
- 16 ottobre per il 3° trimestre;
- 16 gennaio dell'anno successivo per il 4° trimestre.
Vedi Scadenzario
Le aziende sono tenute, oltre al versamento dei contributi, a trasmettere al FIMIAV, direttamente o mediante
lo sportello bancario, il modello di denuncia contributiva trimestrale predisposto dall'ufficio, completo di tutti i dati richiesti.
Le prestazioni
- Integrazione malattia: 100% della retribuzione individuale dal 1° giorno
(compresa la carenza) fino al limite del numero di giornate indennizzate dall’INPS.
Per gli operai a tempo determinato nel limite di 118 giornate annue di malattia
domiciliare più eventuali giornate di ricovero ospedaliero.
- Integrazione infortunio: 100% della retribuzione individuale fino dal 1° giorno senza limite di
giornate.
- Integrazione maternità: per l’astensione obbligatoria in costanza
di rapporto di lavoro, 100% della retribuzione individuale. Per l'astensione facoltativa (congedo parentale) il FIMIAV corrisponde il 20% della
retribuzione
- Rimborso spese funerarie di € 4.000,00 in caso di decesso del lavoratore in costanza di rapporto
di lavoro, oltre a € 500,00 per ogni figlio minorenne erede. In caso di decesso di un OTD in costanza di rapporto
di lavoro sarà altresì erogata agli eredi una mensilità pari a 169 ore.
- Rimborso agli eredi in caso di morte per infortunio sul lavoro
di € 3.000,00.
- Contributo straordinario pari a due mensilità al
lavoratore licenziato per aver superato 180 giorni di malattia.
- Rimborso all’azienda dell’indennità di mancato preavviso
(2 mensilità)
corrisposta agli eredi in caso di morte del dipendente in costanza di rapporto
di lavoro.
- Rimborso delle ore di permesso per le prestazioni sanitarie stabilite dall'art. 14 del contratto provinciale,
fino ad un massimo di 5 ore all'anno, qualora il dipendente abbia esaurito le ore a carico del datore di lavoro, previste dallo stesso articolo.
Le suddette ore possono essere usufruite anche per familiari di primo grado o conviventi. È consentito il superamento di tale limite
per casistiche di particolare necessità e gravità.
- Trattamento sostitutivo della retribuzione (per un massimo di 240 giorni) al fine di evitare il licenziamento
del dipendente in caso di superamento dei 180 giorni di malattia, previo accordo tra le parti.
- Rimborso delle ore di assenza per malattie del figlio minore di 8 anni fino ad un massimo di 20 ore annue.
- Rimborso di 2 giorni di permesso per la nascita del figlio, da usufruire entro i 20 giorni successivi all'evento.
- Corresponsione delle seguenti somme, entro i massimali indicati, in caso di trattamenti ed esami sanitari di alta specializzazione
quali chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, elettroencefalografia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, angiografia, colonscopia,
gastroscopia e mammografia:
- € 200,00 per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato
con oltre 150 giornate nell’anno precedente;
- € 400,00 per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo determinato con un numero di giornate da 101
a 150 nell'anno precedente;
- € 600,00 per ogni anno e per ogni nucleo familiare agli operai a tempo determinato con un numero di giornate da 51
a 100 nell'anno precedente.
- Rimborso del 35% delle spese sostenute per l’acquisto
di occhiali da vista e da riposo all’operaio/a con un minimo di 150 giornate lavorate.
N.B. Per retribuzione individuale si intende quella costituita da elementi continuativi.
Il FIMIAV integra le malattie, gli infortuni e le maternità indennizzate dagli istituti ed in presenza di una effettiva
costanza di rapporto di lavoro (vedi Regolamento per l'erogazione delle prestazioni nella sotto sezione
"Lo statuto e i regolamenti")
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